Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Italiana di Health Coaching – AIHC

    L’Associazione Italiana di Health Coaching è stata costituita in data 9 gennaio 2017 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 Serie 3 del 2/2/2017.

     

    Statuto dell’Associazione Italiana di Health Coaching – AIHC

    Art. 1. (Denominazione e sede)

    1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, l’associazione denominata: “Associazione Italiana di Health Coaching” ovvero l’acronimo “AIHC”, con sede Comune di Marino, in Via P. G. Frassati n. 31. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

    Art. 2 (Finalità)

    1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
    2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
    3. L’associazione opererà nel settore dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, così come nelle aziende, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie di qualsiasi genere ed a qualsiasi stadio, anche in via preventiva, perseguendo il principale obiettivo di favorire il processo di ritorno o conservazione di uno stato di salute e benessere dell’individuo e promuove iniziative volte a stabilire le buone prassi di applicazione dell’Health Coaching, con la finalità superiore e generale di supportare e consolidare l’intero sistema sociale ed economico considerato nel suo insieme, ovvero composto dal complesso di persone fisiche ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, che hanno rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale.

    A tal fine l’Associazione opera per:

    • promuovere la ricerca e la divulgazione delle pratiche di Health Coaching, incoraggiando elevati standard professionali di etica e di condotta da parte dei suoi membri, in conformità alle norme di legge applicabili, e sostenendo e promuovendo il “Codice etico della professione del coaching” di ICF Global, al fine di preservare l’integrità del coaching attraverso un sistema di autoregolamentazione internazionale credibile ed etico;
    • promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzati a rapporti di collaborazione con altre associazioni, federazioni e società presenti nel campo del Coaching applicato alla cura e al benessere delle persone;
    • rappresentare e promuovere gli interessi collettivi dei propri membri e degli health Coach che si riconoscono nell’Associazione;
    • effettuare attività di formazione, training ed eventualmente rilasciare attestati e certificazioni di adesione al metodo Health Coaching AIHC® sulla base di quanto stabilirà il Consiglio Direttivo;
    • monitorare annualmente il mantenimento dei requisiti professionali dei professionisti dell’Health Coaching AIHC®, anche attraverso la partecipazione attiva agli eventi formativi effettuati e promossi dall’Associazione;
    • attrarre competenze complementari all’Health Coaching (es. professionisti nel campo della psicologia, counselling, arte-terapia, teatro-terapia, clown-terapia, yoga, musico-terapia, discipline olistiche, ecc), che consentano una valida azione di accompagnamento in un processo di ritorno o conservazione di uno stato di salute e benessere;
    • promuovere marcatamente il coinvolgimento attivo dei pazienti nelle cure (patient engagement), anche come evoluzione del patient education, patient empowerment e del principio di aderenza alla terapia, nei pazienti affetti da malattie croniche, condividendo percorsi socio-assistenziali di tipo multidisciplinare;
    • promuovere la sostenibilità del servizio sanitario nazionale attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse, affinché si riducano gli sprechi derivanti da mancata assunzione delle terapie ed i pazienti si sentano più proattivi nella gestione della loro malattia;
    • creare un canale privilegiato info-educativo privilegiato tra istituzioni, mondo scientifico e società civile dedicato alla conservazione di una buona condizione di salute, anche dopo la malattia;
    • promuovere stili di vita volti alla salute e benessere dell’individuo, che contemplino un’alimentazione sana, un salutare esercizio fisico, un appropriato utilizzo di farmaci e l’adesione a campagne di screening suggerite dalle istituzioni;
    • promuovere il progresso nel campo sperimentale, sociale e assistenziale di tutte le conoscenze e le pratiche che abbiano un impatto sulle persone che vogliano migliorare o conservare la loro condizione di benessere;
    • promuovere la nascita di organizzazioni quali comunità di pratica e di apprendimento in quanto gruppo sociale avente l’obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, alla quale ogni suo associato avrà libero accesso;
    • favorire i rapporti con i medici di medicina generale e gli specialisti di altre discipline, anche olistiche, e stabilire relazioni scientifiche e di collaborazione con analoghe Associazioni italiane ed estere;
    • condividere informazioni ed esperienze attraverso newsletter, riviste e attività congressuali coordinate, nonchè diventare un interlocutore stabile delle istituzioni sanitarie;
    • ampliare le conoscenze del pubblico per la corretta funzionalità dell’Health Coaching e del suo contributo alla società attraverso strategie di marketing, relazioni pubbliche e campagne pubblicitarie che aiutino tutti gli interessati a conoscere l’Heath Coaching e a trovare il giusto professionista per le rispettive esigenze;
    • organizzare congressi ed eventi, esprimere pareri ed emanare linee guida nel proprio ambito di competenze;
    • pubblicare libri, dispense, riviste o articoli, produrre e diffondere ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto, compatibilmente con la normativa in materia.

    L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, salvo quelle direttamente connesse.

    Art. 3 (Soci)

    1. Sono ammessi all’Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto ed il regolamento interno.
    2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego all’ammissione deve essere motivato. Il richiedente, nella propria domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità ed eventuali competenze specifiche, impegnandosi a versare la quota associativa.
    3. Vengono stabilite le seguenti categorie di soci:

    fondatori, ovvero coloro che versano annualmente la quota di iscrizione e hanno dato impulso alla costituzione dell’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

    ordinari, ovvero coloro che versano annualmente la quota di iscrizione;

    volontari, ovvero coloro che versano annualmente la quota di iscrizione e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;

    sostenitori, ovvero coloro che oltre a versare annualmente la quota di iscrizione, erogano altresì contribuzioni volontarie straordinarie;

    benemeriti, ovvero coloro che vengono nominate tali con delibera del Consiglio Direttivo per meriti particolari personali e profusi a favore dell’Associazione.

    1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

    Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

    1. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Viene espressamente esclusa la possibilità di partecipare temporaneamente alla vita associativa.
    2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
    3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
    4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

    Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

    1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo presso la sede dell’associazione.
    2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ovvero che non tenga una condotta in linea con gli scopi dell’Associazione, può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo.
    3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con possibilità per il socio escluso di appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero, in caso contrario, all’’Assemblea entro 30 giorni. E’ comunque è ammesso il ricorso al giudice ordinario.

    Art. 6

    (Organi sociali)

    1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci;
    • Consiglio direttivo;
    • Presidente;
    • Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
    • Collegio dei Probiviri (facoltativo);
    • Comitato Scientifico (facoltativo).
    1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

    Art. 7 (Assemblea)

    1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
    2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. La convocazione è prevista anche in forma telematica.
    3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo lo ritengono necessario.
    4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

    Art. 8 (Compiti dell’Assemblea)

    L’assemblea deve:

    • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approvare l’eventuale regolamento interno proposto dal Comitato Direttivo;
    • deliberare in via definitiva sul rifiuto del Comitato Direttivo a domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
    • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente, secondo l’individuazione delle figure professionali che maggiormente possano favorire e dare impulso all’attività dell’associazione;
    • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

    ART. 9 (Validità Assemblee)

    1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.
    2. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti, secondo i quorum costitutivi di cui al punto precedente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
    3. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati e la deliberazione viene presa a maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica devono essere correlate dal parere favorevole di almeno uno dei soci fondatori.
    4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, oltre al suddetto parere di almeno un socio fondatore.

    ART. 10 (Verbalizzazione)

    1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea, così come quelle del consiglio direttivo, sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea, o del consiglio direttivo, appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
    2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’assemblea e di trarne copia.

    Art. 11 (Consiglio direttivo)

    1. Il consiglio direttivo, convocato dal presidente in qualsiasi forma almeno 7 giorni prima dell’adunanza, ovvero quando la maggioranza dei componenti ne fanno richiesta scritta al presidente, è composto da un numero compreso tra 2 e 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente un numero superiore alla metà dei suoi componenti.
    3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo, relaziona sull’attività annuale dell’associazione, determina l’importo della contribuzione annuale a carico dei soci.
    4. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento interno, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
    5. Il Consiglio Direttivo, laddove ritenuto utile ed opportuno per le finalità associative, potrà nominare un Comitato Scientifico, i cui membri dovranno essere individuati preferibilmente tra esponenti particolarmente esperti nel coaching in campo sanitario. Il Comitato Scientifico avrà compiti di tipo consultivo per favorire l’attività del Comitato Direttivo.
    6. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni, ovvero fino a revoca, se l’assemblea dei soci non dispone differentemente, e comunque i suoi componenti sono rieleggibili.

    Art. 12 (Presidente)

    1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
    2. Il Presidente viene designato dall’assemblea. Qualora questa non provveda a farlo, deve essere nominato dai componenti del comitato direttivo. A parità di voti prevale quello del componente più anziano.

    Art. 13 (Risorse economiche)

    1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    • contributi e quote associative;
    • donazioni e lasciti;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
    1. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

    Art. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

    1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
    2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

    Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

    L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

    L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 16 (Disposizioni finali)

    Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.